STATUTO

 

Art. 1

 

E' costituita una Associazione, apolitica e senza scopo di lucro, denominata: Associazione Lasalliana Ex Alunni Istituto Villa Flaminia, aderente alla Federazione Nazionale Lasalliana.

 

Art. 2

 

La sede dell'Associazione è in Roma - Viale del Vignola, 56.

 

Art. 3

 

L'Associazione ha lo scopo di mantenere tra gli ex Alunni principi di fede, di elevatezza morale e di cultura, ricevuti nella scuola, nello spirito lasalliano; nonché di favorire:

  1. la collaborazione tra gli ex Alunni, i genitori e i Fratelli nel campo scolastico, para ed extra scolastico ed educativo;

  2. la carità spirituale e materiale, mediante attività atte ad apportare conforto nelle traversie della vita e sollievo materiale in caso di bisogno;

  3. una feconda reciproca solidarietà tra gli ex Alunni nello svolgimento delle loro proprie attività. L'Associazione, per l'attuazione dei suoi scopi, promuove attività religiose, sociali, culturali, artistiche, sportive e ricreative costituendo all'uopo sezioni specifiche e precisamente:

Eventuali altre sezioni operative potranno essere costituite dal Consiglio Direttivo e ratificate dalla prima assemblea ordinaria dei soci.

Ciascuna sezione è coordinata da un responsabile che fa parte di diritto del Consiglio Direttivo ed opera in base ad un regolamento che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo stesso. Il responsabile potrà essere coadiuvato da persona di sua fiducia, la quale dovrà assistere, dietro invito, alle sedute del Consiglio.

L'Associazione, infine, promuove rapporti di conoscenza e collaborazione con altre comunità di associazioni ed in particolare con quelle di ispirazione lasalliana e di altre congregazioni religiose.

 

Art. 4

 

L'Associazione è posta sotto la protezione di San Giovanni Battista de La Salle.

 

Art. 5

 

L'anno sociale ha inizio il primo settembre di ogni anno e termina il trenta agosto dell'anno successivo.

 

Art. 6

 

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

 

Art. 7

 

Fanno parte dell'Associazione gli ex Alunni e le ex Alunne, nonché le persone che comunque abbiano rapporti con il Collegio, purché in regola con la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 8

 

I soci si distinguono in:

  1. I soci onorari sono quei soci che per il prestigio acquisito nello svolgimento delle proprie funzioni nella vita sociale, politica e religiosa siano stati nominati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

  2. I soci ordinari si dividono in due categorie:

  1. adulti, coloro che hanno superato il 30° anno di età;

  2. giovani, minori di 30 anni.

  1. Soci sostenitori sono coloro che oltre alla quota sociale versano contributi straordinari per il miglior funzionamento dell'Associazione.

La quota sociale sarà dovuta dai soli soci ordinari e sostenitori.

Art. 9

 

Il Socio deve sempre comportarsi in maniera conforme allo spirito ed agli scopi dell'Associazione ed ottemperare alle disposizioni del presente Statuto.

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione per morosità o indegnità.

 

Art. 10

 

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avvengono per votazione "ad referendum". Le elezioni sono indette dal Consiglio Direttivo entro il mese di giugno dell'ultimo anno solare del suo mandato. Sono elettori ed eleggibili tutti i soci in regola con la quota sociale dell'anno in corso.

In relazione alla data fissata per le elezioni, il Consiglio Direttivo stabilisce il termine per la presentazione delle candidature; la verifica dei requisiti per le candidature verrà effettuata dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probi Viri.

 

Art. 11

 

Gli organi dell'Associazione sono:

Art. 12

 

L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo mediante avviso contenente gli argomenti all'ordine del giorno, con preavviso di quindici giorni sulla data della convocazione.

L'assemblea è competente all'approvazione del bilancio, e ad apportare le modifiche allo statuto.

Le proposte che i soci volessero inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea, devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo non oltre il mese di settembre di ciascun anno.

 

Art. 13

 

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione, il Preside dell'Istituto, gli Assessori Fratelli o docenti laici e l'Assistente spirituale. Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare unicamente da altri soci, con un massimo di due deleghe per ciascun socio presente.

 

Art. 14

 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, sarà presieduta dal più anziano fra i Consiglieri presenti.

Il Presidente nomina un segretario e, all'occorrenza, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità della convocazione della stessa, delle deleghe e, in genere, del diritto di intervento e di voto all'assemblea.

 

Art. 15

 

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano, qualunque sia il numero dei Soci partecipanti, a maggioranza semplice dei votanti.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che il Presidente non disponga diversamente.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

 

Art. 16

 

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sei membri eletti dai soci onorari, sostenitori ed ordinari di cui almeno tre eletti tra i soci ordinari giovani.

Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo il Direttore dell'Istituto ed i due responsabili delle sezioni costituite in seno all'Associazione.

Tutti i sopraindicati membri hanno diritto di voto.

Potranno partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, rappresentanti per ognuna delle componenti della Famiglia Lasalliana.

 

Art. 17

 

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i membri uscenti sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, di assenza ingiustificata a due sedute consecutive o di decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, salvo richiederne la convalida alla prima assemblea annuale.

I membri di cui all'articolo 16, decadranno dalla carica di consigliere contestualmente alla cessazione del loro specifico incarico.

 

Art. 18

 

Almeno 15 giorni prima della data elle elezioni stabilita dal Consiglio Direttivo, verrà inviata a tutti i soci una scheda di votazione sulla quale verranno indicati, in ordine alfabetico, i nominativi dei candidati.

Nel termine prefissato, gli elettori esprimeranno sulle schede di votazione le preferenze sui nominativi dei candidati in numero massimo di sei per i membri del Consiglio. Le schede non pervenute entro la data stabilita non saranno valide e quelle non debitamente affrancate saranno respinte.

Le operazioni di spoglio verranno eseguite dal Collegio dei Probi Viri che giudicherà anche della validità o meno delle schede.

L'esito delle votazioni verrà reso noto mediante affissione presso la sede dell'Associazione.

 

Art. 19

 

Il Consiglio entro 15 giorni dalla data delle elezioni nomina tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Ove il Presidente sia stato nominato tra i soci ordinari adulti il Vice Presidente sarà nominato tra i soci ordinari giovani e viceversa.

Nessun emolumento è dovuto ai membri del Consiglio.

 

Art. 20

 

Il Consiglio si riunisce tutte le oltre che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine alla determinazione dell'ammontare della quota sociale ed alla predisposizione del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

 

Art. 21

 

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal consigliere più anziano presente.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 22

 

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo in particolare compete:

 

Art. 23

 

Il Presidente, ed in sua assenza, il Vice Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti ei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio.

Nei casi d'urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

In particolare il Presidente ed il Tesoriere hanno facoltà - con firma disgiunta - di attivare rapporti di conto corrente con Istituti bancari o con l'amministrazione delle PP.TT. senza necessità di previa delibera del Consiglio.

 

Art. 24

 

La gestione dell'Associazione è verificata da un Collegio ei Probi Viri composto di tre membri, di cui uno presidente, eletti ogni triennio dall'assemblea dei soci.

 

Art. 25

 

I Probiviri dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali e potranno effettuare, in qualsiasi momento, anche individualmente, tutti gli accertamenti, controlli o ispezioni che riterranno necessari.

 

Art. 26

 

I Probiviri, nell'espletamento di tale funzione deliberano:

Essi giudicheranno "pro bono et aequo", senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.

La carica di Probiviro sarà incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione.

 

Art. 27

 

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria che nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

L'attivo netto residuo, dopo liquidata ogni eventuale passività, verrà devoluto ad altro ente senza finalità di lucro avente analoghe finalità.