STATUTO

 

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

 

Art. 1

 

E' costituita l'Associazione «CORO VOCI BIANCHE DI VILLA FLAMINIA».

 

Art. 2

 

L'Associazione ha sede in Roma, Viale del Vignola, 56, presso l'Istituto Villa Flaminia.

 

Art. 3

 

L'Associazione è apolitica e senza fini di lucro, e si propone, a fini ricreativi e culturali, di eseguire, diffondere e far conoscere con il mezzo corale, a livello dilettantistico, ogni genere musicale, valorizzare anche musiche di Autori contemporanei.

L'impegno primario del Coro è quello di esibirsi nelle varie manifestazioni scolastiche e parascolastiche dell'Isttuto.

 

Art. 4

 

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta dall'Assemblea dei soci con la maggioranza di cui all'art. 21 comma III del Codice Civile.

 

SOCI

 

Art. 5

 

La qualità di socio si assume con delibera del Consiglio Direttivo.

 

Art. 6

 

Possono assumere la qualità di socio:

- il padre e/o la madre dei ragazzi che verranno di volta in volta selezionati e prescelti dal Maestro del Coro;

- qualunque persona fisica maggiore di età o persona giuridica o Ente o Società che intendano contribuire al raggiungimento dello scopo dell'Associazione ovvero che siano interessati allo stesso.

Ciascun ragazzo potrà perdere la qualità di corista su parere-proposta del Maestro del Coro: tale decisione dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

Potranno far parte del Coro, con le suddette modalità, gli studenti iscritti e frequentanti l'Istituto di Villa Flaminia; potranno esservi ammessi tuttavia, su decisione del Consiglio Direttivo, gli ex alunni del detto Istituto e ragazzi non appartenenti ad esso.

E' fatto obbligo ai coristi di rispettare il calendario e gli orari delle prove, così come fissati dal Maestro del Coro, in accordo con la Direzione dell'Istituto. Il Maestro del Coro potrà escludere da ogni tipo di esibizione quei coristi che ritenga non idonei a parteciparvi.

Il Coro svolgerà la sua normale attività da ottobre a giugno di ogni anno scolastico.

L'Istituto metterà a disposizione per le attività coristiche un ambiente idoneo.

 

Art. 7

 

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto nonchè le decisioni prese dal Consiglio Direttivo nell'ambito della propria autonomia.

Gli iscritti perderanno la loro qualità di socio:

a) per dimissioni;

b) su delibera del Consiglio Direttivo nel caso di mancato versamento della quota associativa.

La perdita da parte di un corista di tale qualità non comporterà l'automatica cessazione della eventuale qualità di socio della Associazione da parte del padre e/o della madre dello stesso.

 

AMMINISTRAZIONE

 

Art. 8

 

 L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da due membri eletti dall'Assemblea dei Soci, da due membri di diritto, nelle persone del Preside pro tempore dell'Istituto Villa Flaminia e del Vice Preside pro tempore della Scuola Media di detto Istituto, nonché dal Direttore Artistico e Maestro del Coro.

Il Consiglio rimane in carica per due anni.

I due membri eletti dell'Assemblea dovranno essere scelti tra gli associati, con possibilità di rielezione anche per più volte.

La Presidenza e la Vice Presidenza dell'Associazione spettano di diritto, rispettivamente, al Preside pro tempore dell'Istituto Villa Flaminia ed al Vice Preside pro tempore della Scuola Media di detto Istituto; dei due membri eletti dall'Assemblea dei soci uno svolgerà le funzioni di Segretario della Associazione e l'altro quello di Tesoriere della stessa.

 

Art. 9

 

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Preside lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque una volta all'anno per approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale.

 

Art. 10

 

Le richieste o proposte di esibizione del Coro, da chiunque provenienti, devono essere preliminarmente valutate dal Consiglio Direttivo il quale, acquisite notizie ed informazioni, delibera in ordine ad esse e, in caso di voto favorevole, ne da comunicazione ai coristi.

 

Art. 11

 

Il Consiglio è investito dei poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto; esso può decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento dello scopo dell'Associazione. In particolare il Consiglio:

a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;

b) decide sugli investimenti patrimoniali;

c) stabilisce annualmente l'importo della quota associativa;

delibera sull'ammissione dei soci e sulla loro esclusione dall'Associazione;

e) decide sull'attività e sulle iniziative dell'Associazione;

f) approva i progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea dei soci;

g) decide in ordine alla eventuale collaborazione e consulenza di terzi, nonchè alle relative norme e modalità, decidendo altresì in ordine ad eventuali esborsi.

 

Art. 12

 

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, per tutti gli atti, compresi tutti i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e prelievi.

Egli può altresì delegare il Vice Presidente, il Segretario o il Tesoriere per il compimento di singoli atti o categorie di atti di qualunque natura che rientrino nelle sue competenze.

 

FONDO COMUNE ED ESERCIZI SOCIALI

 

Art. 13

 

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

a) dai versamenti delle quote associative annue, da versarsi al momento dell'iscrizione, e comunque all'inizio dell'anno associativo, presso la Segreteria dell'Associazione;

b) dai proventi per prestazioni di servizi vari;

c) da eventuali fondi costituiti da eccedenze di bilancio;

d) da eventuali donazioni, elargizioni e lasciti;

e) da eventuali contributi di Enti Pubblici e Privati.

 

Art. 14

 

L'esercizio sociale chiuderà il 30 giugno di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo, da sottoporsi all'Assemblea per l'approvazione.

 

Art. 15

 

Il Consiglio Direttivo stabilirà per il Maestro del Coro un rimborso spese, che verrà attinto dal fondo comune.

 

ASSEMBLEE

 

Art. 16

 

I soci sono convocati in Assemblea dal Presidente mediante comunicazione scritta personale, nonchè mediante affissione dell'avviso di convocazione all'Albo della sede sociale. Detta convocazione deve effettuarsi almeno una volta all'anno entro il periodo marzo/giugno ed almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea; deve contenere, oltre la data ed il luogo di convocazione, un dettagliato ordine del giorno.

 

Art. 17

 

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e su quello preventivo predisposti dal Tesoriere ed approvati dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei due componenti elettivi del Consiglio Direttivo, nonché sulla designazione del Direttore Artistico e Maestro del Coro e sulle modifiche dell'Atto Costitutivo.

 

Art. 18

 

Hanno diritto di voto in Assemblea e sono eleggibili solo i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

 

Art. 19

 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da una persona delegata dal Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se ne ricorre il caso, due Scrutatori. Delle riunioni dell'Assemblea si redige il processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

 

Art. 20

 

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza semplice dei voti presenti.

Nel caso in cui l'Assemblea non possa ritenersi validamente costituita per mancanza del numero minimo di associati, la sessione sarà rimandata a non più di dieci giorni dalla data di prima convocazione; nella seconda convocazione l'Assemblea si intende validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera con la maggioranza semplice dei voti presenti.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia nella prima che nella seconda convocazione.

 

SCIOGLIMENTO

 

Art. 21

 

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, con la maggioranza di cui al precedente art. 4 (quattro), dalla Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio della Associazione.